Il contratto di affitto della Loggia del Piazzale Michelangelo del 1882


"1° maggio 1882. Dopo la scomparsa del marito, il droghiere Alessandro Ronci, primo affittuario del caffé-restauraut La Loggia, la moglie Palmira non è più in grado di pagare il semestre anticipato delle 40O lire annue di affitto dovute al Comune dì Firenze e di portare avanti l’esercizio:  da lì la decisione di riconsegnare il locale all’amministrazione cittadina. Fra i documenti contenuti nel fascicolo vi è l’iniziale contratto di affitto che consente di ricostruire tempi e condizioni di assegnazione del locale. Già il 28 luglio 1871, nelle settimane del trasferimento della capitale da Firenze a Roma, la Giunta municipale con delibera adottata in via d'urgenza, affidava ai signori Gelasio Lazzeri e Riccardo Ciampi i lavori per la costruzione di una “Loggia ad uso di caffé sul Piazzale Michelangelo": il progetto del Poggi del museo michelangiolesco era stato accantonato a vantaggio di un più redditizio caffé-restaurant.
I lavori vanno avanti negli anni: nella prima metà del 1876 l'edificio è consegnato all’Amministrazione comunale, che procede nel luglio di quello stesso anno alla concessione dell’immobile in affitto: al droghiere Alessandro Ronci, appunto, secondo le condizioni indicate nel documento qui riportato, che le riepilogava in data 22 febbraio 1877. Si apprende fra l'altro che il 4 luglio 1876 la Giunta aveva concesso al
 Ronci l'uso gratuito del locale (probabilmente per compensare le iniziali spese di avvio e di adeguamento) fìno al 1° novembre 1877: da tale data scattava il canone di affitto di quattrocento lire annue (accordo quinquennale) da versare in due rate semestrali anticipate. Fra le clausole, il diritto del Comune di usare certi spazi in occasione di feste straordinarie. I documenti riportati illuminano altresì su ulteriori aspetti rilevanti: il canone assai elevato dell’immobile, tenuto conto che il guadagno per l’affittuario si registra solo nei mesi estivi e ore serali, "essendo  di troppo esposto negli altri tempi ai venti forti e diacci del Nord , e non essendo quei viali popolati che in estate nelle, ore fresche della sera, ma più specialmente le feste”. Di conseguenza occorreva accertasi bene della persona con cui veniva stipulato il contratto di affitto, affinché non venisse fatto di quegli ambienti un “uso immorale": il che consentirebbe certi ricavi più elevati rispetto al solo esercizio di  caffé-restaurant, ma snaturerebbe la destinazione per cui la Loggia era stata realizzata, fra arte, astronomia e cultura.

Municipio di Firenze
2° Uffizio - Ragioneria
N. 305
Oggetto: Caffè della Loggia sul piazzale Michelangiolo - Sulla riconsegna offerta del medesimo e sul nuovo affitto

All’onorevole  Sig. Sindaco di Firenze

[Contratto di affitto] anno Milleottocentosettantasette a questo dì ventidue del mese di febbraio in Firenze
La Giunta Municipale di questa città nell’adunanza del dì quindici gennaio prossimo passato concesse in affitto al Signore Alessandro Ronci per lo annuo canone di Lire quattrocento il locale  ad uso di Caffé-Restaurant nella Loggia del Piazzale Michelangiolo.
Volendo quindi le Parti che di tale affitto e delle relative condizioni consti in buona e valida forma indi è che:
per il presente benché privato Atto da valere però e tenere alla pari di un pubblico Testamento apparisca e sia noto come l’Illustrissimo Signore Cavaliere Marchese Pietro del fu Marchese Luigi Torrigiani nato e domiciliato a Firenze di condizioni Possidente, nella sua qualità di Assessore  della Giunta Municipale del Comune di Firenze opportunamente indicato dal Sindaco di detto Comune;
il Signore Alessandro del fu Nicola Ronci nato a S. Vito in provincia di Roma, e domiciliato a Firenze in condizione di Droghiere hanno convenuto e stipulano quanto appresso:
In primo luogo protesta solennemente il Signore Marchese Pietro Torrigiani che con quanto va a fare e stipulare non ha inteso né intende di obbligare minimamente la sua persona, eredi, e beni ma soltanto i beni ed assegnamenti del Comune di Firenze, da aversi tale protesta per ripetuta nel presente Atto quante volte occorra.
Secondo - Il Signore Cavaliere Marchese Pietro Torrigiani nella surriferita sua qualità  di Assessore del Comune suddetto, ed in conformità della Deliberazione sopracitata concede in affìtto al Signore Alessandro Ronci il locale di proprietà comunale ad uso di Caffè-Restaurant posto nella Loggia Piazzale Michelangelo.
(a) La durata dell'affìtto sarà di anni cinque decorrenti dal Primo Novembre Milleottocentosettantasette, giorno in cui è terminata la convenzione gratuita dell'uso di detto locale fatta al Signore Ronci con liberazione della Giunta sudetta del dì quattro luglio Milleottocentosettantasei, ed il canone da corrispondere dal Signore Ronci stesso al Comune sarà di Lire quattrocento all'anno pagabile in rate semestrali  anticipate;
(b) Il Signore Alessandro Ronci invigilerà che i suoi inservienti rispettino e facciano le piantagioni circostanti al locale ed i pietrami della Loggia, e tengano ben netto il pavimento ed ogni altra parte del locale medesimo;
(c) Le tre Latrine esistenti dovranno essere tenute con proprietà onde non tramandino cattive esalazioni;
(d) Senza il permesso dell'Uffizio Tecnico Municipale non potranno essere messi chiodi, o tende nella Loggia e terrazza superiore;
(e) In caso di bisogno di restauri o quando si verificassero movimenti nella fabbrica della Loggia, il Comune avrà il diritto quando lo crede opportuno di eseguire lavori senza la corresponsione di alcun indenizzo all'affittuario;
(f) L'Amministrazione Comunale si riserba inoltre il diritto di collocare tanto nella tribuna che nei Sodi della Loggia, delle statue e altre decorazioni le quali dovranno essere rispettate;
(g) L’affittuario Ronci dovrà remuovere il Cartello apposto, sulla balaustrata della terrazza, e potrà collocarne altri nel modo che gli verrà indicato dall'Ingegnere Comunale soltanto però agli sbocchi delle vie che conducono alla Loggia sopramenzionata;
(h) Egli avrà bensì la facoltà di estendere le tavole nel Piazzaletto prospiciente e nel giardino annesso e di porre anche tavole avanti i sedili di proprietà comunale esistenti in detto giardino non che peraltro debba maggiormente curare sotto la sua personale responsabilità che non siano recati danni ai sedili stessi e alle piantagioni circostanti;
(i) L’affittuario medesimo dovrà nei giorni festivi e di concorso illuminare a proprie spese i fanali straordinari esistenti sulla balaustrata superiore alla vasca del Gran Piazzale;
(k) Sarà rinnovato l'Inventario degli affissi e di quant'altro sia creduto opportuno per  consegnarlo alla custodia e vigilanza dell’affittuario; (l) Resta convenuto che il Signore Ronci potrà godere per uso del locale affittatogli di una quantità di acqua, proveniente dal condotto di Gamberaia, non maggiore di litri Novecentoundici e sessantotto centilitri al giorno, e che nel caso di rottura o di restauro del Condotto stesso o di qualunque altra evenienza non debba il Comune essere obbligato a fornire detta quantità di acqua a sue spese, né a corrispondere per detta mancanza indennità alcuna. Verificandosi la rammentata mancanza di acqua il Comune concede fin d’ora all’affituario di fornirsene attingendola dai due pozzi di proprietà del Comune medesimi situati l'uno sotto il Piazzale Michelangiolo, e l'altro sul Viale in faccia alla villa Ciantelli, od alla cisterna del Convento del Monte;
(m) Nell'occasione di feste pubbliche straordinarie potrà il Comune valersi della terrazza esistente sopra la Loggia, e di quei locali che gli fossero necessari senza alcun indennizzo all'affittuario, come sarà sua facoltà di chiudere il giardinetto per gli inviti in conformità di quanto avvenne nell'occasione delle feste del Centenario Michelangiolo. Non cesserà però in tali circostanze l'esercizio di Caffè-Restaurant del Signor Ronci a servizio di quelli ammessi nel recinto chiuso esclusa la terrazza;
(n) Potrà l'Uffizio Tecnico Comunale esaminare due volte l'anno le fogne della Loggia e dei Sotterranei, e porle in carico occorrendo;
(o) Le spese tutte del presente atto sono a totale ed esclusivo carico del Signor  Ronci .
Fatto, letto e sottoscritto il presente atto nel giorno, mese, ed anno che sopra in Firenze , e precisamente in una Sala del
Palazzo Comunale posto in Piazza della Signoria.
Ca Pietro Torrigiani
Ca Alessandro Ronci
Repertorio n. 227
Autenticazione di firme ed atto di locazione…..”
(Tratto da: La Loggia e la sua storia, a cura degli Amici della Loggia, Umberto Cechi, Cosimo Ceccuti, Elio Erbucci, Raul Rega)

Commenti

Post più popolari