La vita a Firenze durante la guerra: novembre 1943

Di seguito l'ordinanza del Comune di Firenze in materia di circolazione, resa pubblica tramite un manifesto:


COMUNE DI FIRENZE
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Rilevato l’urgente necessità di regolamentare la circolazione stradale dei ciclisti e dei pedoni i quali spesso intralciano la più rapida circolazione degli autoveicoli specie quelli militari, compromettendo la incolumità pubblica;
Considerata l’opportunità di disporre che la circolazione dei pedoni avvenga solo ed esclusivamente sui marciapiedi e nelle strade di maggior traffico o in quelle sprovviste di marciapiede essa deve effettuarsi in senso unico;
Letto il T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740 sulla tutela delle strade e sulla circolazione: il regolamento comunale di circolazione urbana adottato con deliberazione podestarile 12 giugno 1940 ed approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici il 6 luglio 1940 nonché l’Art. 55 della vigente legge comunale e provinciale:

ORDINA:

Nelle strade di maggior traffico qui sotto elencate ed in quelle sprovviste di marciapiedi è consentita la circolazione dei pedoni in senso unico tenendo la sinistra.

AVVERTE:


1° - I pedoni devono circolare sui viali laterali alle strade e sui marciapiedi; nel caso che questi siano manifestamente insufficienti possono circolare sul margine della strada destinata ai veicoli.
2° - E’ vietato ai pedoni di traversare diagonalmente le strade, le piazze e i crocevia. Per traversare i pedoni dovranno usare gli spazi segnalati per l’attraversamento, ove esistono, ed in mancanza scegliere la via più breve e usare la più diligente cautela;
3° - Tutti gli autoveicoli, i veicoli a trazione animale, le motociclette, e le biciclette debbono essere tenute sia da fermo che in moto costantemente sul lato destro.
4° - Il conducente dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere e natura che vuol sorpassare deve dare il segnale di prescrizione a quelli che lo precedono, portarsi a sinistra e poi, dopo di aver sorpassato, riportarsi subito a destra.
5° - E’ vietato di sorpassare qualsiasi mezzo di trasporto che stia percorrendo una curva o che stia sorpassando un altro mezzo di trasporto.
6° - Prima di sorpassare ovvero prima di incrociare nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o nei crocevia i conducenti sono tenuti a rallentare la velocità ed a richiamare l’attenzione degli altri conducenti e dei pedoni facendo uso dei segnali prescritti.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.
I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Da Palazzo Vecchio lì 9 Novembre 1943

R. Segretario Generale
Dott. Carlo Somma

Il Commissario Prefettizio
Dott. Guido De Francesco


STRADE DI MAGGIOR TRAFFICO
Via Cavour (da Piazza San Marco a Via de’Pucci) – Via Martelli – Piazza del Duomo – Piazza S. Giovanni – Via Cerretani – Via Panzani – Via Roma – Via Calimala – Via Calzaioli – Via Speziali

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